Un iscritto ad un fondo pensione che perde il lavoro ha la possibilità di riscattare tutta la somma accumulata nel suo fondo. La possibilità di riscattare quanto accantonato nel fondo in caso di perdita di lavoro era inizialmente riservata agli iscritti ai Fondi pensione negoziali e ai Fondi pensione aperti in via collettiva, ma dal 29 agosto 2017 è prevista anche per gli iscritti ai Pip e ai Fondi pensione aperti in via individuale
Informazioni
Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione) è stata fondata nel 1999. Al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (circa 90 soci) e la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.
La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza, ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.
Nel corso degli anni, alla luce dell’evoluzione dei sistemi di welfare, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder soggetti istituzionali, quali casse di previdenza e fondi sanitari, e operatori di mercato.
Oggi svolge attività di studio, supporto, consulenza, servizi e formazione a favore di tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema di welfare pubblico e privato.
Gli articoli di Mefop
Cosa succede alle risorse accumulate nel fondo pensione in caso di morte dell’iscritto?
Una volta raggiunta l’età per la pensione pubblica e con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare, l’iscritto al fondo pensione può richiedere e ricevere la sua pensione complementare. Se l’iscritto dovesse venire a mancare, gli eredi o i designati possono riscattare il fondo. Leggi di più.
Riscatto laurea: come funziona e quali sono gli effetti sul calcolo della pensione futura?
Il riscatto della laurea è uno strumento oneroso che permette di far valere gli anni di studio universitari ai fini contributivi. Si possono riscattare, però, solo gli anni previsti dalla durata legale del corso di studi (o una parte) e non gli eventuali anni fuori corso. Leggi l’approfondimento.