Definizione semplice
Il lavoratore può vedersi riconosciute contribuzioni (pur senza un versamento effettivo) per periodi durante i quali non abbia prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma o abbia ha percepito un’indennità a carico dell’Inps o retribuzioni in misura ridotta. I contributi figurativi consentono di considerare anche periodi in cui non vi sono stati versamenti (o questi sono stati parziali) ai fini pensionistici.
Facciamo un esempio
È possibile presentare domanda di riconoscimento di contributi figurativi solo in relazione a periodi:
- in cui si è svolto il servizio militare;
 - di malattia e infortunio;
 - di assenza dal lavoro per donazione sangue;
 - di congedo per maternità durante il rapporto di lavoro;
 - di maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
 - di congedo parentale durante il rapporto di lavoro;
 - di riposi giornalieri;
 - di assenze dal lavoro per malattia del bambino;
 - di congedo per gravi motivi familiari;
 - di permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
 - di congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
 - di periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
 
Vi sono poi casi in cui l’accredito avviene d’ufficio, senza la necessità di presentare domanda, in particolare per periodi in cui il lavoratore è stato in cassa integrazione guadagni straordinaria, assunto con contratto di solidarietà o impegnato in lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia, oppure ha beneficiato di indennità di mobilità, di disoccupazione o di di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.
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